STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

“Underdog Training”

Titolo I

Costituzione e scopi

Art.1 – Denominazione-sede-durata

1.1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo

settore”), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l’Associazione non

riconosciuta denominata “Underdog Training”, di seguito indicata anche come “Associazione”.

1.2. L’Associazione ha sede legale nel Comune di San Francesco Al Campo. L’eventuale variazione

della sede legale nell’ambito del Comune di San Francesco Al Campo non comporta modifica statutaria,

salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

1.3. Essa opera nel territorio della provincia di Torino.

1.4. L’Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.

1.5. L’Associazione ha durata illimitata.

Art.2 – Utilizzo nella denominazione dell’acronimo “APS” o dell’indicazione di “associazione di

promozione sociale”

2.1. A decorrere dall’avvenuta iscrizione dell’Associazione nell’apposita del Registro unico nazionale del

Terzo settore (RUNTS), l’acronimo “APS” o l’indicazione di “associazione di promozione sociale”

dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell’iscrizione nel RUNTS, la

denominazione dell’Associazione diventerà quindi “Underdog Training APS” oppure “Underdog

Training associazione di promozione sociale”.

2.2. L’Associazione dovrà da quel momento utilizzare l’indicazione di “associazione di promozione

sociale” o l’acronimo “APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art.3 – Scopi

3.1. L’Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa

sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato.

3.2. L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,

attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei

propri associati, di loro familiari o di terzi.

3.3. Essa opera nei seguenti settori:

A) Interventi e servizi sociali e per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone disabili;D) Educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale

con finalità educative;

E) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni

dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività,

esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, e alla tutela degli

animali e prevenzione del randagismo;

G) Formazione Universitaria e Postuniversitaria

I) Organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale.

T) Attività sportive dilettantistiche

3.4. L’Associazione persegue le seguenti finalità:

a) perseguire lo studio e l’approfondimento (basato su letteratura scientifica o proveniente da fonti

autorevoli) di tutto lo scibile riguardante l’ambito cinofilo;

b) diffondere e restituire conoscenza in ambito cinofilo al fine di educare, favorire e migliorare

l’interazione uomo-cane nella società (a mezzo webinar, seminari, incontri nelle scuole e nelle

biblioteche, in collaborazione con enti pubblici).

c) sensibilizzare gli utenti riguardo tematiche attuali al fine di riconoscere, evitare o risolvere

potenziali situazioni di rischio (a mezzo webinar, seminari, incontri nelle scuole e nelle

biblioteche, in collaborazione con enti pubblici).

d) fornire corsi di educazione cinofila e supporto ai proprietari per perseguire la tutela del

benessere animale e il corretto inserimento del binomio nel tessuto sociale.

e) supportare nella scelta del cane al fine di contribuire alla diminuzione dei fenomeni di

abbandono, maltrattamento e incidenti.

f) diffondere conoscenze in merito alla corretta detenzione dell’animale a tutela del benessere

dello stesso e nel rispetto della legge.

g) collaborare con le università al fine di promuovere una maggiore conoscenza cinofila in un

contesto attuale particolarmente lacunoso.

h) promuovere progetti di collaborazione con gli enti comunali e cinofili al fine di certificare

l’equilibrio e l’affidabilità dei binomi buoni cittadini.

i) favorire attività ludico sportive dilettantistiche per il miglioramento del benessere di cane e

proprietario.

j) stimolare la nascita di una comunità cinofila dove associati e volontari collaborino per la tutela

del benessere animale.

k) coinvolgere associazioni ed enti orientati al sostegno di gruppi sociali svantaggiati e minoranze,

al fine di rendere fruibili attività educative, ludiche e ricreative col cane, ponendosi gli obbiettivi

di integrazione e partecipazione.

Art.4 – Attività (specifiche)

4.1. Per raggiungere gli scopi suddetti l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività:a) partecipazione a corsi, webinar, stage di aggiornamento e formazione da parte degli educatori

che offrono il loro servizio in associazione;

b) formazione di nuovi educatori cinofili o altre figure satellite operanti nel settore;

c) organizzazione di seminari e incontri coinvolgenti enti pubblici e privati (es. biblioteche, scuole,

associazioni);

d) proposte di percorsi di Interventi Assistiti con gli Animali;

e) servizi di assistenza e consulenza finalizzati al miglioramento del rapporto affiliativo e

collaborativo del binomio cane-proprietario e alla prevenzione e gestione dell’insorgenza di

problemi di tipo relazionale o comportamentale dell’animale tramite l’addestramento in campo,

a domicilio e in urbana;

f) strutturazione di webinar, pubblicazione di dispense e contenuti cinofili anche a mezzo social;

g) collaborazione con l’Università deli Studi di Torino per strutturare un tirocinio volto a

sviluppare una tesi con focus cinofilo;

h) cooperazione con canili e volontari di associazioni cinofile;

i) iscrizione all’elenco delle associazioni presenti sul territorio per la partecipazione a fiere, eventi e

manifestazioni comunali destinate alla collettività;

j) programmazione di “giornate a porte aperte” per dare visibilità all’operato dell’associazione.

k) organizzazione di gare sportive ludiche;

l) pianificazione di attività ludiche, ricreative ed educative rivolte all’utenza di associazioni attive

nel supporto di gruppi sociali svantaggiati e minoranze;

m) organizzazione di raccolte fondi occasionali per finanziare e promuovere le attività

dell’associazione;

e) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata

con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il

raggiungimento.

4.2. L’Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle

di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all’attività principale. La

determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che, osservando le eventuali

delibere dell’assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto

Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

4.3. L’Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le

proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’art.7 del Codice

del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.5 – Norme sull’ordinamento interno5.1. L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed

uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono

esservi nominati.

5.2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei

confronti dell’Associazione.

Art.6 – Associati

6.1. Sono ammessi a far parte dell’Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione

sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro

raggiungimento.

6.2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di

lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle

Associazioni di promozione sociale.

6.3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal

Consiglio Direttivo.

6.4. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo

temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art.7 – Procedura di ammissione

7.1. Ai fini dell’adesione all’Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al

Consiglio Direttivo, che è l’organo deputato a decidere sull’ammissione. In tale domanda deve essere

anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei

regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e

dall’Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

7.2. Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione o il rigetto entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione

della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le

finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

7.3. L’accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data

della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

7.4. L’eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato

entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’interessato può

proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della

comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo

raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prossima Assemblea regolarmente

convocata deciderà in merito all’appello presentato. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il

diritto al contraddittorio.7.5. I minori possono diventare soci dell’Associazione su richiesta di chi esercita la patria potestà. Il

genitore che rappresenta il figlio minore può partecipare all’assemblea con diritto di voto e di

intervento, nonché esercitare il diritto di voto per il figlio minore.

Art.8 – Diritti e doveri degli associati

8.1. Gli associati hanno il diritto di:

a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;

b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, e di parteciparvi;

c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare espressa

domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15

(quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell’Associazione alla presenza

di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

8.2. L’esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli

associati, sempre che essi siano in regola con l’eventuale versamento della quota associativa.

8.3. Gli associati hanno il dovere di:

a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’Associazione, tutelandone il

nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;

b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi

sociali;

c) versare l’eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio

Direttivo.

8.4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art.9 – Cause di cessazione del rapporto associativo

9.1. La qualità di associato si perde per:

a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante

comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;

b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall’inizio

dell’esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine

congruo per poter provvedere al versamento. L’associato decaduto può presentare una nuova domanda

di ammissione ai sensi dell’art.7 del presente Statuto.

9.2. L’associato può invece essere escluso dall’Associazione per:

a) comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;

b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi

sociali;c) aver arrecato all’Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

9.3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e

comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della

deliberazione. Contro di esso l’associato escluso può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e

non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve

essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il

ricevimento; in merito all’appello proposto deciderà la prossima assemblea regolarmente convocata; gli

eventuali appelli dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all’ordine dell’giorno. All’appellante

deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione

dell’Assemblea, ai fini del ricorso, l’associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende

sospeso.

9.4. L’associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha

alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art.10 – Dei volontari e dell’attività di volontariato

10.1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell’Associazione e che, per libera

scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di

lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

10.2. L’Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che

svolgono la loro attività in modo non occasionale.

10.3. L’Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi

allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

10.4. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al

volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate

per l’attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.11 – Dei volontari e delle persone retribuite

11.1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o

autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o

tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

11.2. L’Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente

dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

11.3. L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo

o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimentodell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori

impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o

al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Titolo IV

Organi sociali

Art.12 – Organi dell’Associazione

12.1. Sono organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea dei soci;

b) Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) l’organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all’art.30 del Codice

del Terzo settore;

e) l’organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all’art.31 del Codice

del Terzo settore.

12.2. L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è

informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

Art.13 – L’Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

13.1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con

il versamento della eventuale quota associativa annuale.

13.2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un

altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l’indicazione del

delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.

13.3. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione, a seguito di delibera del Consiglio

Direttivo, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio. L’Assemblea può essere

inoltre convocata:

a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;

b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli

associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea, la

quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non

provveda alla convocazione nei termini indicati, l’organo di controllo, se nominato, deve procedere in

sua vece e senza ritardo alla convocazione dell’Assemblea.13.4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o e-mail almeno 8 (otto)

giorni prima della data della riunione. L’avviso deve indicare il luogo, il giorno e l’ora sia di prima che di

seconda convocazione, oltre che gli argomenti all’ordine del giorno. L’adunanza di seconda

convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

13.5. L’Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano

identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo

reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L’Assemblea si considera

tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde

consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse

sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le

decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

13.6. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o

da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

13.7. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal

Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle

adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, conservato nella sede dell’Associazione.

Art.14 – Assemblea ordinaria: competenze e quorum

14.1. È compito dell’Assemblea ordinaria:

a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;

b) approvare l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio

Direttivo;

c) approvare l’eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;

d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;

e) eleggere e revocare il Presidente dell’Associazione;

f) eleggere e revocare i componenti dell’organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di

cui all’art.30 del Codice del Terzo settore;

g) eleggere e revocare l’organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all’art.31 del

Codice del Terzo settore;

h) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione

dall’Associazione;

i) approvare l’eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal

Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;

j) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’art.28 del Codice

del Terzo settore, e promuovere l’azione di responsabilità nei loro confronti;

k) deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno o sottoposto al suo esame da

parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.14.2. L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà

più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli

associati presenti.

14.3. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati

presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.15 – Assemblea straordinaria: competenze e quorum

15.1. È compito dell’Assemblea straordinaria:

a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione.

15.2. Per le modifiche statutarie, l’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente

costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della

maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno

la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

15.3. Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria

delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti)

degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione

dell’Associazione.

Art.16 – L’Assemblea degli associati: regole di voto

16.1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

16.2. L’esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti nel libro degli associati, sempre

che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

16.3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne

faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali, e comunque

nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.17 – Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

17.1. Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo dell’Associazione, è eletto dall’Assemblea tra gli

associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di

membri, compreso il Presidente, che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito

dall’Assemblea all’atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo

sono nominati nell’atto costitutivo.

17.2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l’interdetto, l’inabilitato, il

fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici

uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.17.3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della

scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

17.4. Nella prima riunione utile il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, che assume

anche il ruolo di Presidente dell’Associazione. Nella stessa o successiva riunione può essere nominato il

Vicepresidente e possono essere attribuite eventuali altre cariche ritenute utili, eventualmente

prevedendo dei meccanismi di turnazione periodica.

Art.18 – Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

18.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o

quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

18.2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4

(quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l’ora e gli argomenti

all’ordine del giorno.

18.3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno

ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

18.4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità

previste per l’Assemblea.

18.5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza

di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

18.6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza

dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse

deleghe.

18.7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove

si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

18.8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal

verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle

deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell’Associazione.

Art.19 – Competenze del Consiglio Direttivo

19.1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e

straordinaria dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:

a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

b) redigere l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all’approvazione

dell’Assemblea;

c) redigere l’eventuale bilancio sociale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

d) nominare il Vicepresidente e il Segretario dell’Associazione;e) decidere sulle domande di adesione all’Associazione e sull’esclusione degli associati;

f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell’Associazione, da sottoporre

all’approvazione dell’Assemblea;

g) decidere l’eventuale quota associativa annuale, determinandone l’ammontare;

h) deliberare la convocazione dell’Assemblea;

i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori

e consulenti esterni;

j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d’urgenza dal Presidente;

k) curare la tenuta dei libri sociali dell’Associazione;

l) deliberare l’eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e

strumentale rispetto alle attività di interesse generale;

m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai

regolamenti interni;

n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all’attuazione delle finalità

istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell’Associazione.

19.2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere

determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.

19.3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo

delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art.20 – Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

20.1. La carica di Consigliere si perde per:

a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

b) revoca da parte dell’Assemblea ordinaria;

c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all’art.17, c.2, del presente Statuto;

d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste

dall’art.9 del presente Statuto.

20.2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall’incarico per uno o più dei motivi indicati nel

precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti

nell’ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica

fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati,

essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di

mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo

provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria

utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati

rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Fino alla confermada parte dell’assemblea i consiglieri cooptati non avranno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio

direttivo.

20.3. Nel caso in cui cessi dall’incarico la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si

intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare

l’Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova

elezione del Consiglio Direttivo. Fino all’elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono

in carica per l’attività di ordinaria amministrazione.

Art.21 – Il Presidente: poteri e durata in carica

21.1. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in

giudizio.

21.2. Il Presidente è eletto direttamente dall’Assemblea tra i propri associati.

21.3. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Almeno 30 (trenta) giorni prima della

scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Presidente.

21.4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento

dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:

a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi degli associati che

dei terzi;

b) curare l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;

c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d’urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici)

giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;

d) convocare e presiedere l’Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

21.5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di

assenza o impedimento di quest’ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro

Consigliere.

Art.22 – Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

22.1. La carica di Presidente si perde per:

a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

b) revoca da parte dell’Assemblea ordinaria;

c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all’art.17, c.2, del presente Statuto;

d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste

dall’art.9 del presente Statuto.

22.2. Qualora il Presidente cessi dall’incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente

articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l’Assemblea

ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere

all’elezione del nuovo Presidente.Art.23 – Segretario e Tesoriere

23.1 Il Consiglio Direttivo può nominare al proprio interno un Segretario e un Tesoriere. Qualora non

siano nominati, alle loro funzioni sovraintende collegialmente l’intero Consiglio Direttivo.

23.2 Il Tesoriere sovrintende al controllo e all’amministrazione dell’intero patrimonio dell’Associazione,

gestendo il conto corrente su delega del Presidente. Redige l’inventario dei beni associativi e vigila sulla

regolarità delle riscossioni secondo le indicazioni e le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

23.3 Il Segretario cura l’iscrizione nel registro degli associati, smista la corrispondenza e le

comunicazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo; custodisce gli altri libri sociali e ne richiede la

vidimazione periodica. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle

sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente

al libro soci.

23.4 Il Regolamento di attuazione dello Statuto può disciplinare in modo più dettagliato le attribuzioni

di tali organi.

Art.24 – L’organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

24.1. L’organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall’Assemblea, non

necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di

cui all’art. 2397, comma 2, del Codice civile.

24.2. L’organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

24.3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

24.4. Delle proprie riunioni l’organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito

libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell’Associazione.

24.5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell’organo di controllo decadano

dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una

nuova elezione da parte dell’Assemblea.

24.6. I membri dell’organo di controllo, a cui si applica l’art.2399 del Codice civile, devono essere

indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire

altre cariche all’interno dell’Associazione.

Art.25 – Competenze dell’organo di controllo

25.1. È compito dell’organo di controllo:

a) vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta

amministrazione;

b) vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione,

e sul suo concreto funzionamento;c) esercitare il controllo contabile;

d) esercitare compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità

sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo

settore;

e) attestare che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida

ministeriali di cui all’art.14 dello stesso Codice. L’eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale

monitoraggio;

f) partecipare alle riunioni dell’Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di

esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.

25.2. Nei casi previsti dall’art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l’organo di controllo può esercitare

anche la revisione legale dei conti.

25.3. L’organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell’Associazione rilevante ai fini

dell’espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e

controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su

determinati affari.

Art.26 – L’organo di revisione

26.1. L’organo di revisione, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall’Assemblea, non

necessariamente fra gli associati. I membri dell’organo di revisione devono essere iscritti al registro dei

revisori legali dei conti.

26.2. L’organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

26.3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

26.4. L’organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

26.5. Delle proprie riunioni l’organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito

libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell’Associazione.

26.6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell’organo di revisione decadano

dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una

nuova elezione da parte dell’Assemblea.

26.7. I membri dell’organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in

modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione.

Art.27 – Responsabilità degli organi sociali

27.1. Delle obbligazioni contratte dall’Associazione rispondono, oltre all’Associazione stessa, anche

personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’Associazione.27.2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell’organo di controllo e di revisione (qualora

nominati), rispondono nei confronti dell’ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei

terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V

I libri sociali

Art.28 – Libri sociali e registri

28.1. L’Associazione deve tenere le seguenti scritture:

a) il libro degli associati;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

28.2. L’Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo,

qualora questo sia stato nominato.

28.3. L’Associazione ha inoltre l’obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni

dell’organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

28.4. L’Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell’Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.29 – Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

29.1. Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini

dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

29.2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque

denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi

sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto

associativo.

Art.30 – Risorse economiche

30.1. L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie

attività da:

a) quote associative;

b) contributi pubblici e privati;c) donazioni e lasciti testamentari;

d) rendite patrimoniali;

e) attività di raccolta fondi;

f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;

g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo

settore;

h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in

materia.

Art.31 – Bilancio di esercizio

31.1. L’esercizio sociale coincide con l’anno solare.

31.2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di

esercizio, il quale dovrà essere approvato dall’Assemblea ordinaria. Quest’ultima dovrà essere convocata

entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio, ma comunque un tempo utile per far

approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.

31.3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell’Associazione negli 8 (otto) giorni

che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta,

potrà prenderne visione.

Titolo VII

Scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.32 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

32.1. Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di

almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

32.2. L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla

destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di

cui all’art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri

enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art.9

del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII

Disposizioni finaliArt.33 – Norme di rinvio

33.1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo

settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di

attuazione, in quanto compatibili.