Statuto Underdog Training APS
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
“Underdog Training”
Titolo I
Costituzione e scopi
Art.1 – Denominazione-sede-durata
1.1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo
settore”), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l’Associazione non
riconosciuta denominata “Underdog Training”, di seguito indicata anche come “Associazione”.
1.2. L’Associazione ha sede legale nel Comune di San Francesco Al Campo. L’eventuale variazione
della sede legale nell’ambito del Comune di San Francesco Al Campo non comporta modifica statutaria,
salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
1.3. Essa opera nel territorio della provincia di Torino.
1.4. L’Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.
1.5. L’Associazione ha durata illimitata.
Art.2 – Utilizzo nella denominazione dell’acronimo “APS” o dell’indicazione di “associazione di
promozione sociale”
2.1. A decorrere dall’avvenuta iscrizione dell’Associazione nell’apposita del Registro unico nazionale del
Terzo settore (RUNTS), l’acronimo “APS” o l’indicazione di “associazione di promozione sociale”
dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell’iscrizione nel RUNTS, la
denominazione dell’Associazione diventerà quindi “Underdog Training APS” oppure “Underdog
Training associazione di promozione sociale”.
2.2. L’Associazione dovrà da quel momento utilizzare l’indicazione di “associazione di promozione
sociale” o l’acronimo “APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
Art.3 – Scopi
3.1. L’Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa
sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato.
3.2. L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,
attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei
propri associati, di loro familiari o di terzi.
3.3. Essa opera nei seguenti settori:
A) Interventi e servizi sociali e per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone disabili;D) Educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale
con finalità educative;
E) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni
dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività,
esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, e alla tutela degli
animali e prevenzione del randagismo;
G) Formazione Universitaria e Postuniversitaria
I) Organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale.
T) Attività sportive dilettantistiche
3.4. L’Associazione persegue le seguenti finalità:
a) perseguire lo studio e l’approfondimento (basato su letteratura scientifica o proveniente da fonti
autorevoli) di tutto lo scibile riguardante l’ambito cinofilo;
b) diffondere e restituire conoscenza in ambito cinofilo al fine di educare, favorire e migliorare
l’interazione uomo-cane nella società (a mezzo webinar, seminari, incontri nelle scuole e nelle
biblioteche, in collaborazione con enti pubblici).
c) sensibilizzare gli utenti riguardo tematiche attuali al fine di riconoscere, evitare o risolvere
potenziali situazioni di rischio (a mezzo webinar, seminari, incontri nelle scuole e nelle
biblioteche, in collaborazione con enti pubblici).
d) fornire corsi di educazione cinofila e supporto ai proprietari per perseguire la tutela del
benessere animale e il corretto inserimento del binomio nel tessuto sociale.
e) supportare nella scelta del cane al fine di contribuire alla diminuzione dei fenomeni di
abbandono, maltrattamento e incidenti.
f) diffondere conoscenze in merito alla corretta detenzione dell’animale a tutela del benessere
dello stesso e nel rispetto della legge.
g) collaborare con le università al fine di promuovere una maggiore conoscenza cinofila in un
contesto attuale particolarmente lacunoso.
h) promuovere progetti di collaborazione con gli enti comunali e cinofili al fine di certificare
l’equilibrio e l’affidabilità dei binomi buoni cittadini.
i) favorire attività ludico sportive dilettantistiche per il miglioramento del benessere di cane e
proprietario.
j) stimolare la nascita di una comunità cinofila dove associati e volontari collaborino per la tutela
del benessere animale.
k) coinvolgere associazioni ed enti orientati al sostegno di gruppi sociali svantaggiati e minoranze,
al fine di rendere fruibili attività educative, ludiche e ricreative col cane, ponendosi gli obbiettivi
di integrazione e partecipazione.
Art.4 – Attività (specifiche)
4.1. Per raggiungere gli scopi suddetti l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività:a) partecipazione a corsi, webinar, stage di aggiornamento e formazione da parte degli educatori
che offrono il loro servizio in associazione;
b) formazione di nuovi educatori cinofili o altre figure satellite operanti nel settore;
c) organizzazione di seminari e incontri coinvolgenti enti pubblici e privati (es. biblioteche, scuole,
associazioni);
d) proposte di percorsi di Interventi Assistiti con gli Animali;
e) servizi di assistenza e consulenza finalizzati al miglioramento del rapporto affiliativo e
collaborativo del binomio cane-proprietario e alla prevenzione e gestione dell’insorgenza di
problemi di tipo relazionale o comportamentale dell’animale tramite l’addestramento in campo,
a domicilio e in urbana;
f) strutturazione di webinar, pubblicazione di dispense e contenuti cinofili anche a mezzo social;
g) collaborazione con l’Università deli Studi di Torino per strutturare un tirocinio volto a
sviluppare una tesi con focus cinofilo;
h) cooperazione con canili e volontari di associazioni cinofile;
i) iscrizione all’elenco delle associazioni presenti sul territorio per la partecipazione a fiere, eventi e
manifestazioni comunali destinate alla collettività;
j) programmazione di “giornate a porte aperte” per dare visibilità all’operato dell’associazione.
k) organizzazione di gare sportive ludiche;
l) pianificazione di attività ludiche, ricreative ed educative rivolte all’utenza di associazioni attive
nel supporto di gruppi sociali svantaggiati e minoranze;
m) organizzazione di raccolte fondi occasionali per finanziare e promuovere le attività
dell’associazione;
e) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata
con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il
raggiungimento.
4.2. L’Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle
di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all’attività principale. La
determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che, osservando le eventuali
delibere dell’assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto
Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.
4.3. L’Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le
proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’art.7 del Codice
del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.
Titolo II
Norme sul rapporto associativo
Art.5 – Norme sull’ordinamento interno5.1. L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed
uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono
esservi nominati.
5.2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei
confronti dell’Associazione.
Art.6 – Associati
6.1. Sono ammessi a far parte dell’Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione
sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro
raggiungimento.
6.2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di
lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle
Associazioni di promozione sociale.
6.3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal
Consiglio Direttivo.
6.4. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo
temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
Art.7 – Procedura di ammissione
7.1. Ai fini dell’adesione all’Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al
Consiglio Direttivo, che è l’organo deputato a decidere sull’ammissione. In tale domanda deve essere
anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei
regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e
dall’Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
7.2. Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione o il rigetto entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione
della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le
finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
7.3. L’accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data
della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
7.4. L’eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato
entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’interessato può
proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della
comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo
raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prossima Assemblea regolarmente
convocata deciderà in merito all’appello presentato. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il
diritto al contraddittorio.7.5. I minori possono diventare soci dell’Associazione su richiesta di chi esercita la patria potestà. Il
genitore che rappresenta il figlio minore può partecipare all’assemblea con diritto di voto e di
intervento, nonché esercitare il diritto di voto per il figlio minore.
Art.8 – Diritti e doveri degli associati
8.1. Gli associati hanno il diritto di:
a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, e di parteciparvi;
c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare espressa
domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15
(quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell’Associazione alla presenza
di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
8.2. L’esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli
associati, sempre che essi siano in regola con l’eventuale versamento della quota associativa.
8.3. Gli associati hanno il dovere di:
a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’Associazione, tutelandone il
nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi
sociali;
c) versare l’eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio
Direttivo.
8.4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.
Art.9 – Cause di cessazione del rapporto associativo
9.1. La qualità di associato si perde per:
a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante
comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall’inizio
dell’esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine
congruo per poter provvedere al versamento. L’associato decaduto può presentare una nuova domanda
di ammissione ai sensi dell’art.7 del presente Statuto.
9.2. L’associato può invece essere escluso dall’Associazione per:
a) comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi
sociali;c) aver arrecato all’Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
9.3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e
comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della
deliberazione. Contro di esso l’associato escluso può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e
non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve
essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il
ricevimento; in merito all’appello proposto deciderà la prossima assemblea regolarmente convocata; gli
eventuali appelli dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all’ordine dell’giorno. All’appellante
deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione
dell’Assemblea, ai fini del ricorso, l’associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende
sospeso.
9.4. L’associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha
alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
Titolo III
Norme sul volontariato
Art.10 – Dei volontari e dell’attività di volontariato
10.1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell’Associazione e che, per libera
scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di
lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
10.2. L’Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che
svolgono la loro attività in modo non occasionale.
10.3. L’Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi
allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
10.4. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al
volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate
per l’attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Art.11 – Dei volontari e delle persone retribuite
11.1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o
autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o
tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
11.2. L’Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente
dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
11.3. L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo
o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimentodell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori
impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o
al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.
Titolo IV
Organi sociali
Art.12 – Organi dell’Associazione
12.1. Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei soci;
b) Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) l’organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all’art.30 del Codice
del Terzo settore;
e) l’organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all’art.31 del Codice
del Terzo settore.
12.2. L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è
informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Art.13 – L’Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento
13.1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con
il versamento della eventuale quota associativa annuale.
13.2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un
altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l’indicazione del
delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.
13.3. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione, a seguito di delibera del Consiglio
Direttivo, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio. L’Assemblea può essere
inoltre convocata:
a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli
associati.
Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea, la
quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non
provveda alla convocazione nei termini indicati, l’organo di controllo, se nominato, deve procedere in
sua vece e senza ritardo alla convocazione dell’Assemblea.13.4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o e-mail almeno 8 (otto)
giorni prima della data della riunione. L’avviso deve indicare il luogo, il giorno e l’ora sia di prima che di
seconda convocazione, oltre che gli argomenti all’ordine del giorno. L’adunanza di seconda
convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
13.5. L’Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano
identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo
reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L’Assemblea si considera
tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde
consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse
sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le
decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
13.6. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o
da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
13.7. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal
Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle
adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, conservato nella sede dell’Associazione.
Art.14 – Assemblea ordinaria: competenze e quorum
14.1. È compito dell’Assemblea ordinaria:
a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
b) approvare l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio
Direttivo;
c) approvare l’eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
e) eleggere e revocare il Presidente dell’Associazione;
f) eleggere e revocare i componenti dell’organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di
cui all’art.30 del Codice del Terzo settore;
g) eleggere e revocare l’organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all’art.31 del
Codice del Terzo settore;
h) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione
dall’Associazione;
i) approvare l’eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal
Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;
j) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’art.28 del Codice
del Terzo settore, e promuovere l’azione di responsabilità nei loro confronti;
k) deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno o sottoposto al suo esame da
parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.14.2. L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà
più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli
associati presenti.
14.3. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati
presenti, sia in prima che in seconda convocazione.
Art.15 – Assemblea straordinaria: competenze e quorum
15.1. È compito dell’Assemblea straordinaria:
a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione.
15.2. Per le modifiche statutarie, l’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente
costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno
la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
15.3. Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria
delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti)
degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione
dell’Associazione.
Art.16 – L’Assemblea degli associati: regole di voto
16.1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
16.2. L’esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti nel libro degli associati, sempre
che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
16.3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne
faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali, e comunque
nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
Art.17 – Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica
17.1. Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo dell’Associazione, è eletto dall’Assemblea tra gli
associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di
membri, compreso il Presidente, che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito
dall’Assemblea all’atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo
sono nominati nell’atto costitutivo.
17.2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l’interdetto, l’inabilitato, il
fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici
uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.17.3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della
scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
17.4. Nella prima riunione utile il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, che assume
anche il ruolo di Presidente dell’Associazione. Nella stessa o successiva riunione può essere nominato il
Vicepresidente e possono essere attribuite eventuali altre cariche ritenute utili, eventualmente
prevedendo dei meccanismi di turnazione periodica.
Art.18 – Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto
18.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o
quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
18.2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4
(quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l’ora e gli argomenti
all’ordine del giorno.
18.3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno
ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
18.4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità
previste per l’Assemblea.
18.5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza
di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
18.6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza
dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse
deleghe.
18.7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove
si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
18.8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal
verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle
deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell’Associazione.
Art.19 – Competenze del Consiglio Direttivo
19.1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e
straordinaria dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:
a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
b) redigere l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea;
c) redigere l’eventuale bilancio sociale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
d) nominare il Vicepresidente e il Segretario dell’Associazione;e) decidere sulle domande di adesione all’Associazione e sull’esclusione degli associati;
f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell’Associazione, da sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea;
g) decidere l’eventuale quota associativa annuale, determinandone l’ammontare;
h) deliberare la convocazione dell’Assemblea;
i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori
e consulenti esterni;
j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d’urgenza dal Presidente;
k) curare la tenuta dei libri sociali dell’Associazione;
l) deliberare l’eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e
strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai
regolamenti interni;
n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all’attuazione delle finalità
istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell’Associazione.
19.2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere
determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.
19.3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo
delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.
Art.20 – Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo
20.1. La carica di Consigliere si perde per:
a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
b) revoca da parte dell’Assemblea ordinaria;
c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all’art.17, c.2, del presente Statuto;
d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste
dall’art.9 del presente Statuto.
20.2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall’incarico per uno o più dei motivi indicati nel
precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti
nell’ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica
fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati,
essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di
mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo
provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria
utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati
rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Fino alla confermada parte dell’assemblea i consiglieri cooptati non avranno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio
direttivo.
20.3. Nel caso in cui cessi dall’incarico la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si
intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare
l’Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova
elezione del Consiglio Direttivo. Fino all’elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono
in carica per l’attività di ordinaria amministrazione.
Art.21 – Il Presidente: poteri e durata in carica
21.1. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in
giudizio.
21.2. Il Presidente è eletto direttamente dall’Assemblea tra i propri associati.
21.3. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Almeno 30 (trenta) giorni prima della
scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Presidente.
21.4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento
dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:
a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi degli associati che
dei terzi;
b) curare l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d’urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici)
giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
d) convocare e presiedere l’Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
21.5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di
assenza o impedimento di quest’ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro
Consigliere.
Art.22 – Cause di decadenza e sostituzione del Presidente
22.1. La carica di Presidente si perde per:
a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
b) revoca da parte dell’Assemblea ordinaria;
c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all’art.17, c.2, del presente Statuto;
d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste
dall’art.9 del presente Statuto.
22.2. Qualora il Presidente cessi dall’incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente
articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l’Assemblea
ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere
all’elezione del nuovo Presidente.Art.23 – Segretario e Tesoriere
23.1 Il Consiglio Direttivo può nominare al proprio interno un Segretario e un Tesoriere. Qualora non
siano nominati, alle loro funzioni sovraintende collegialmente l’intero Consiglio Direttivo.
23.2 Il Tesoriere sovrintende al controllo e all’amministrazione dell’intero patrimonio dell’Associazione,
gestendo il conto corrente su delega del Presidente. Redige l’inventario dei beni associativi e vigila sulla
regolarità delle riscossioni secondo le indicazioni e le deliberazioni del Consiglio Direttivo.
23.3 Il Segretario cura l’iscrizione nel registro degli associati, smista la corrispondenza e le
comunicazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo; custodisce gli altri libri sociali e ne richiede la
vidimazione periodica. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle
sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente
al libro soci.
23.4 Il Regolamento di attuazione dello Statuto può disciplinare in modo più dettagliato le attribuzioni
di tali organi.
Art.24 – L’organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento
24.1. L’organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall’Assemblea, non
necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di
cui all’art. 2397, comma 2, del Codice civile.
24.2. L’organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.
24.3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
24.4. Delle proprie riunioni l’organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito
libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell’Associazione.
24.5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell’organo di controllo decadano
dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una
nuova elezione da parte dell’Assemblea.
24.6. I membri dell’organo di controllo, a cui si applica l’art.2399 del Codice civile, devono essere
indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire
altre cariche all’interno dell’Associazione.
Art.25 – Competenze dell’organo di controllo
25.1. È compito dell’organo di controllo:
a) vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione;
b) vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione,
e sul suo concreto funzionamento;c) esercitare il controllo contabile;
d) esercitare compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo
settore;
e) attestare che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida
ministeriali di cui all’art.14 dello stesso Codice. L’eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale
monitoraggio;
f) partecipare alle riunioni dell’Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di
esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.
25.2. Nei casi previsti dall’art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l’organo di controllo può esercitare
anche la revisione legale dei conti.
25.3. L’organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell’Associazione rilevante ai fini
dell’espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e
controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su
determinati affari.
Art.26 – L’organo di revisione
26.1. L’organo di revisione, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall’Assemblea, non
necessariamente fra gli associati. I membri dell’organo di revisione devono essere iscritti al registro dei
revisori legali dei conti.
26.2. L’organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.
26.3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
26.4. L’organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
26.5. Delle proprie riunioni l’organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito
libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell’Associazione.
26.6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell’organo di revisione decadano
dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una
nuova elezione da parte dell’Assemblea.
26.7. I membri dell’organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in
modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione.
Art.27 – Responsabilità degli organi sociali
27.1. Delle obbligazioni contratte dall’Associazione rispondono, oltre all’Associazione stessa, anche
personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’Associazione.27.2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell’organo di controllo e di revisione (qualora
nominati), rispondono nei confronti dell’ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei
terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.
Titolo V
I libri sociali
Art.28 – Libri sociali e registri
28.1. L’Associazione deve tenere le seguenti scritture:
a) il libro degli associati;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
28.2. L’Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo,
qualora questo sia stato nominato.
28.3. L’Associazione ha inoltre l’obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni
dell’organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
28.4. L’Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.
Titolo VI
Norme sul patrimonio dell’Associazione e sul bilancio di esercizio
Art.29 – Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro
29.1. Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini
dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
29.2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque
denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi
sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto
associativo.
Art.30 – Risorse economiche
30.1. L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie
attività da:
a) quote associative;
b) contributi pubblici e privati;c) donazioni e lasciti testamentari;
d) rendite patrimoniali;
e) attività di raccolta fondi;
f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo
settore;
h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in
materia.
Art.31 – Bilancio di esercizio
31.1. L’esercizio sociale coincide con l’anno solare.
31.2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di
esercizio, il quale dovrà essere approvato dall’Assemblea ordinaria. Quest’ultima dovrà essere convocata
entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio, ma comunque un tempo utile per far
approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.
31.3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell’Associazione negli 8 (otto) giorni
che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta,
potrà prenderne visione.
Titolo VII
Scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio
Art.32 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio
32.1. Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di
almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
32.2. L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla
destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di
cui all’art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri
enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art.9
del Codice del Terzo settore.
Titolo VIII
Disposizioni finaliArt.33 – Norme di rinvio
33.1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo
settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di
attuazione, in quanto compatibili.